Duemila anziani in lista d'attesa per entrare in una struttura residenziale nella sola provincia di Verona, undicimila in tutto nel solo Veneto. I numeri, resi noti in questi giorni dalla consigliera regionale Anna Maria Bigon e ripresi dalla stampa locale, fotografano una condizione che le famiglie conoscono da anni: si presenta la domanda, e poi si aspetta, senza sapere quanto, in che posizione si è, quanti posti esistano davvero. Nel frattempo la persona da assistere resta a casa, e il peso ricade per intero su un familiare.
Già oggi l'AI sa barare, rubare, manomettere, ricattare, fingersi qualcun altro e nascondersi quando sa di essere osservata, e sta spaventando chi la costruisce. E domani?
LE PRESTAZIONI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SONO INTERAMENTE A CARICO DEL SSN ANCHE NELLA LUNGOASSISTENZA.
Con una serie di storiche ordinanze depositate a fine maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione mette fine ai dubbi interpretativi: per i pazienti in stato vegetativo permanente, affetti da morbo di Alzheimer, Corea di Huntington o da patologie degenerative rare, scatta la gratuità totale. Dichiarati nulli i contratti di ricovero che impongono quote di compartecipazione a carico delle famiglie. Un iter giudiziario che, nel caso simbolo, ha attraversato tre gradi di giudizio – dal Tribunale di Verona alla Corte d'Appello di Venezia fino alla Cassazione – e che ora apre la strada a rimborsi per centinaia di milioni di euro in tutta Italia.
ROMA, 5 giugno 2026
Si profila una svolta epocale per migliaia di famiglie italiane con congiunti affetti da gravi patologie croniche o degenerative, non autosufficienti, ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). La Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 16601 del 27 maggio 2026 e altre pronunce coeve, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del diritto alla salute: le prestazioni sociosanitarie "ad elevata integrazione sanitaria" rientrano a pieno titolo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e devono essere garantite a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), escludendo qualsiasi quota di compartecipazione alberghiera a carico dell'utente o della sua famiglia, anche qualora si tratti di prestazioni erogate nella fase di lungoassistenza.
Il caso simbolo: dalla RSA di Verona alla Cassazione, passando per tre gradi di giudizio
La vicenda che ha dato origine all'ordinanza n. 16601/2026 è emblematica e merita di essere ripercorsa dall'inizio, poiché illustra con chiarezza l'intero percorso giudiziario che ha portato alla pronuncia di legittimità.
Il primo grado: il Tribunale di Verona
Il procedimento prende avvio dinanzi al Tribunale Verona, con sentenza del 25-26 febbraio 2020. La vicenda riguarda il ricovero di una donna – qui indicata con le sole iniziali per rispetto della sua riservatezza – in stato vegetativo permanente a seguito di grave encefalopatia post-anossica da arresto cardiaco, affetta da tetraplegia, con tracheostomia, nutrizione artificiale tramite PEG, catetere vescicale permanente e in totale dipendenza dagli operatori sanitari per ogni atto della vita. Il ricovero era durato quasi nove anni, dal settembre 2008 al marzo 2017.
La struttura residenziale (IPAB Morelli Bugna) aveva preteso dagli eredi il pagamento delle rette per l'intero periodo di degenza, in forza di un contratto di accoglimento definitivo firmato nel 2008. Gli eredi, avvalendosi dell’assistenza dell’ avv. Maria-Luisa Tezza, si erano opposti, chiedendo la restituzione di oltre € 129.657,62 già versati, sostenendo che le prestazioni erogate dovessero essere interamente a carico del SSN.
Il Tribunale di Verona ha dato ragione agli eredi:
"Il contratto deve peraltro considerarsi nullo … in contrasto con norme imperative, in ragione della previsione del pagamento anticipato del deposito cauzionale … e della facoltà per quest'ultima di provvedere al rientro dell'ospite al domicilio in caso di mancato pagamento delle rette mensili … in violazione dell'art. 32 della Carta Costituzionale." Il Giudice ha ritenuto sussistente l'inscindibilità degli apporti sanitari e sociali e la preminenza della componente sanitaria, qualificando le prestazioni come prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 3, del d.P.C.m. 14.02.2001. Il contratto di ricovero è stato dichiarato nullo per difetto di causa e per contrasto con norme imperative, con conseguente condanna della struttura e dell'Azienda ULSS in solido alla restituzione di €129.657,62 agli eredi, oltre interessi legali dalla data di ogni versamento
Il secondo grado: la Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 1818/2022)
Avverso la pronuncia del Tribunale di Verona, la struttura residenziale ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che si è pronunciata con la sentenza del 3 agosto 2022. La Corte lagunare ha confermato integralmente la qualificazione delle prestazioni come sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e la conseguente nullità del contratto, condannando in solido l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura al rimborso delle spese processuali in favore degli eredi, compensando invece le spese tra ULSS e struttura
Il terzo grado: la Corte di Cassazione (ordinanza n. 16601/2026)
L'Azienda ULSS n. 9 Scaligera ha portato la vicenda davanti alla Cassazione, sostenendo che le prestazioni erogate non potessero qualificarsi integralmente a carico del SSN e che, nel caso di degenza in regime di lungoassistenza, trovasse applicazione la ripartizione forfettaria dei costi al 50% prevista dalla tabella allegata al d.P.C.m. 14.02.2001.
La Suprema Corte, con l'ordinanza del 27 maggio 2026, ha rigettato il ricorso, non solo confermando il principio elaborato dai giudici di merito ma introducendo un nuovo e fondamentale principio.
Il principio giuridico: perché la lungoassistenza non giustifica la divisione dei costi
Il cuore della questione giuridica affrontata dalla Cassazione riguarda il coordinamento tra il DPCM 14.02.2001 ed il DPCM 29.11.2001. La Cassazione ha rilevato che la “norma di riferimento è il d.P.C.m. 14 febbraio 2001 e non, invece, il d.m. 29 novembre 2001 (peraltro abrogato dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017), che non è stato emanato in virtù della delega prevista dell'art. 3-septies del d.lgs. n° 502” e che “contiene norme dirette alle Regioni, disciplinando la diversa materia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che queste sono tenute a rendere”.
In particolare, la “disposizione di riferimento” è l'art. 3, comma 3, del DPCM 14.02.2001 che prevede che le prestazioni sociosanitarie "ad elevata integrazione sanitaria" siano a totale carico del fondo sanitario, erogate dalle Aziende sanitarie "anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza". La Cassazione ha precisato che a detto principio generale non può derogare la tabella allegata al medesimo decreto, che prevede, per la macroarea degli anziani non autosufficienti con patologie cronicodegenerative in fase di lungoassistenza, una ripartizione forfettaria al 50% tra SSN e utente/Comune. Ciò in quanto detta tabella attua l'art. 4, primo comma (che riguarda le Regioni), mentre è l'art. 3,comma 3, del d.P.C.m. 14 febbraio 2001, la disposizione di riferimento,
“Dal testo normativo è, dunque, sufficientemente chiaro che – qualora il soggetto non autosufficiente abbisogni di prestazioni sanitarie ad elevata integrazione, essendo anziano o soffrendo di patologie degenerative – queste ultime debbano soddisfare, in modo integrato, esigenze di cura della salute e della persona “nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
La Cassazione ha, così, superato quell’orientamento che propendeva per l’applicazione automatica del riparto del 50% in tutte le prestazioni di lungo assistenza.
Gli altri precedenti coevi: Alzheimer, Corea di Huntington
Le ordinanze di fine maggio 2026 non si esauriscono nel caso della paziente in stato vegetativo permanente. La Suprema Corte ha ribadito il medesimo orientamento in ulteriori pronunce depositate contestualmente:
Morbo di Alzheimer – ordinanza n. 16603/2026 (Parma):
Con l'ordinanza n. 16603/2026, relativa a una paziente affetta da morbo di Alzheimer, invalida al 100%, ospite in RSA dal 2012, la Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi che si erano visti negare la restituzione di €53.742,41 versati a titolo di quota compartecipativa. La Corte ha stabilito un principio di fondamentale importanza:
"l'esistenza di un piano o di un trattamento terapeutico personalizzato è un elemento non espressamente previsto dalla normativa e che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato come fattore comprovante l'inscindibilità delle prestazioni, ma non come unico elemento dirimente per il riconoscimento di tale indissolubilità. Le notorie disabilità che derivano dall'Alzheimer rendono notoria anche la necessità dell'erogazione di prestazioni ad elevata integrazione, con la conseguenza che la mancata dimostrazione di un piano o di un trattamento personalizzato non poteva costituire elemento decisivo.
In altre parole, la natura progressiva e devastante del morbo di Alzheimer è un fatto di comune conoscenza: non è necessario che i familiari dimostrino l'esistenza di un formale piano terapeutico personalizzato per ottenere la dichiarazione di gratuità delle prestazioni. Il ricovero in RSA di un paziente in fase avanzata di Alzheimer è, per sua intrinseca natura, una prestazione ad elevata integrazione sanitaria.
Morbo di Alzheimer –ordinanza n. 1677/2026 (Toscana)
Il caso riguardava una persona con grave compromissione delle sue facoltà psicofisiche dovuta a un Alzheimer in stato avanzato che necessitava di cure mediche continue e contestuali alle prestazioni socio-assistenziali di rilevo sanitario, La cassazione ha chiarito che il “caso dell'anziano non autosufficiente a causa di patologia degenerativa che non richiede assistenza in fase intensiva va distinto da quello la cui condizione clinica richiede una prestazione a elevata integrazione sanitaria, vale a dire non una mera prestazione assistenziale, ma una prestazione caratterizzata da particolare rilevanza terapeutica, inscindibile dalla prestazione assistenziale” ed, in quanto tale, al 100%% a carico del SSN.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
L'impianto normativo su cui si fondano queste pronunce è articolato ma coerente. Il perno è l'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, introdotto dal D.Lgs. 229/1999 e intitolato "Integrazione sociosanitaria", il quale distingue tre categorie di prestazioni:
- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: a totale carico delle ASL (art. 3, comma 1, d.P.C.m. 14/02/2001) .
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: di competenza dei Comuni, con compartecipazione dei cittadini (art. 3, comma 2, d.P.C.m. 14/02/2001)
- Prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria: erogate dalle Aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario (art. 3, comma 3, d.P.C.m. 14/02/2001).
Queste ultime sono caratterizzate dalla "particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, patologie terminali e – fondamentalmente in questi casi – "inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative".
Già il Consiglio di Stato, con sentenza n. 339/2015, aveva statuito che, in presenza di disabilità grave e cronica, la prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali determina un "esclusivo impegno economico del servizio sanitario regionale negli oneri di spesa", ribadendo che l'art. 3, comma 3, del d.P.C.m. 14.02.2001 consente l'erogazione delle prestazioni ad elevata integrazione "sia nelle fasi (di cura) estensive, sia in quelle di lungoassistenza".
Il discrimen pratico: quando si applica la gratuità totale
Le pronunce della Cassazione del 2026, lette in combinato con i precedenti di legittimità, delineano con sufficiente precisione i criteri da applicare al singolo caso:
La gratuità totale si applica quando:
- il paziente è affetto da patologia cronico-degenerativa grave (stati vegetativi permanenti, Alzheimer, Corea di Huntington, encefalopatia severa)
- le prestazioni sanitarie non possono essere erogate se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali (inscindibilità);
- la componente sanitaria è caratterizzata da "particolare rilevanza terapeutica e intensità" (nutrizione artificiale, tracheostomia, monitoraggio continuo, terapie farmacologiche complesse);
- il paziente necessita di un piano terapeutico personalizzato, anche se non formalizzato in un documento specifico, purché tale necessità sia comunque desumibile dalla condizione clinica.
La compartecipazione al 50% si applica nei casi di:
- anziani non autosufficienti in regime di pura lungoassistenza, laddove le prestazioni sanitarie siano di intensità modesta (somministrazione farmaci di routine) e la componente prevalente sia quella di natura alberghiera e di assistenza sostitutiva delle cure familiari.
Impatto concreto per famiglie e Amministrazioni
La portata di queste sentenze è dirompente e produce effetti su più livelli:
- Nullità dei contratti di ricovero: I contratti firmati dai familiari o dagli amministratori di sostegno che prevedono il pagamento di quote alberghiere sono nulli per violazione di norme imperative nella parte in cui pongono a carico dei privati prestazioni che il SSN è tenuto ad erogare gratuitamente La Cassazione ha confermato il principio già enucleato dal Tribunale di Verona e dalla Corte d'Appello di Venezia: non esiste una "causa" giustificatrice di tali contratti, poiché non si può assumere in via privata un'obbligazione che la legge pone a carico di un ente pubblico.
- Diritto alla restituzione: I familiari o gli eredi hanno pieno diritto di agire in giudizio per ottenere la restituzione di tutte le somme versate a titolo di retta negli anni passati, sulla base dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La restituzione deve provenire dall'ASL territorialmente competente, quale ente obbligato al pagamento integrale della retta in forza della normativa sui LEA.
Una giurisprudenza in consolidamento: la lunga strada verso la certezza del diritto
Occorre tuttavia una doverosa precisazione di onestà intellettuale: il percorso verso la piena certezza del diritto non è ancora del tutto lineare. Come evidenziato dalla stessa ordinanza n. 16601/2026 e come testimoniano alcune recenti pronunce di merito, esistono ancora giudici di merito che applicano la ripartizione forfettaria al 50% nelle ipotesi di lungoassistenza, ritenendo che la mera cronicità della patologia non sia sufficiente a qualificare le prestazioni come ad "elevata integrazione sanitaria".
È questa la chiave di volta del giudizio: la qualificazione non è automatica, ma richiede un accertamento in fatto, caso per caso, della reale intensità e inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Le ordinanze della Cassazione del maggio 2026 tendono tuttavia a restringere significativamente gli spazi per tale accertamento nelle ipotesi di patologie conclamatamente gravi come lo stato vegetativo permanente, l'Alzheimer avanzato o la Corea di Huntington, rispetto alle quali la necessità di prestazioni ad elevata integrazione può ritenersi notoria.
Verso la tutela effettiva del diritto alla salute: il quadro che emerge
Le pronunce della Cassazione di fine maggio 2026, inserite nel solco di un orientamento giurisprudenziale che si consolida ulteriormente, disegnano un sistema in cui il diritto alla salute – sancito dall'art. 32 della Costituzione – non può essere svuotato di contenuto dalla logica dei costi e dei bilanci sanitari locali.
Per i cittadini, il messaggio è chiaro: chi ha un familiare gravemente malato ricoverato in RSA, in stato vegetativo, con Alzheimer avanzato o affetto da patologie cronico-degenerative rare di analoga gravità, ha il diritto di verificare se le rette pagate negli anni fossero realmente dovute. E, in caso contrario, di agire per ottenerne la restituzione.
Nel Lazio si paga ciò che altrove è a carico del Servizio Sanitario: cosa sta succedendo davvero?
Le restrizioni regionali sulla rifaximina riaprono un problema già affrontato dal Consiglio di Stato: fino a che punto una Regione può incidere su prescrizioni e rimborsi senza entrare in conflitto con le regole nazionali?
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C’è un momento preciso in cui una questione tecnica diventa un problema reale. Non accade quando si leggono le delibere o i documenti interni, ma quando una persona entra in farmacia con una prescrizione e scopre che deve pagare un farmaco che, fino a poco tempo prima, era a carico del Servizio Sanitario.
È quello che sta accadendo nel Lazio con la rifaximina, principio attivo del Normix.
Non si tratta di un nuovo farmaco, né di una recente revisione scientifica. Al contrario, parliamo di un medicinale presente da anni nella pratica clinica, il cui quadro regolatorio nazionale non ha subito modifiche nelle indicazioni terapeutiche, come risulta dall’ultimo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato al 16 aprile 2025 .
Eppure, nella pratica, qualcosa è cambiato.
Negli ultimi mesi la Regione Lazio ha introdotto indicazioni più restrittive in materia di appropriatezza prescrittiva. Il punto non è tanto l’esistenza di linee guida — che rientrano nel ruolo delle Regioni — quanto il modo in cui queste vengono applicate. Perché, nel passaggio dalla teoria alla pratica, tali indicazioni stanno producendo un effetto concreto: alcune prescrizioni vengono scoraggiate o ricondotte fuori dall’ambito della rimborsabilità, con il risultato che il costo del farmaco ricade sul cittadino.
Per comprendere la portata del problema, è utile fermarsi su un esempio semplice.
Due pazienti presentano lo stesso quadro clinico e ricevono la stessa prescrizione. Nulla cambia dal punto di vista medico. Cambia però il luogo in cui vivono. Il primo si trova nel Lazio, il secondo in un’altra Regione. Nel primo caso il farmaco può essere posto a carico del paziente; nel secondo resta a carico del Servizio Sanitario. Non è una differenza teorica, ma una conseguenza diretta di come le indicazioni regionali vengono interpretate e applicate.
A questo punto la domanda non è più sanitaria, ma giuridica: è possibile che il diritto all’accesso a un farmaco cambi in base al territorio, a parità di condizioni cliniche?
Su questo tema esiste già una risposta chiara, ed è arrivata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7157/2025. Il caso riguardava proprio la rifaximina e una situazione analoga verificatasi in Umbria, dove una ASL aveva introdotto limitazioni alla prescrizione e alla rimborsabilità del farmaco. Il giudice amministrativo ha chiarito un punto fondamentale:
le strutture regionali e locali possono orientare le scelte prescrittive, ma non possono sostituirsi all’Agenzia Italiana del Farmaco né reinterpretare in modo vincolante il contenuto dell’RCP*, introducendo limiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.
Quando questo accade, il rischio non è solo quello di un conflitto di competenze. Si crea, infatti, una disomogeneità territoriale che incide direttamente sui cittadini, generando incertezza per i medici e disparità nell’accesso alle cure. Ed è proprio questo il punto che oggi torna al centro della questione nel Lazio.
La Regione ha evidenziato un dato reale: il consumo di rifaximina sul proprio territorio è superiore alla media nazionale. Il contenimento della spesa e l’uso appropriato degli antibiotici sono obiettivi legittimi e condivisibili. Tuttavia, esiste una linea di equilibrio che non può essere superata. Intervenire sull’appropriatezza non può tradursi, nei fatti, in una modifica delle condizioni di accesso a un farmaco stabilite a livello nazionale.cIn altre parole, il contenimento della spesa non può essere perseguito attraverso strumenti che finiscono per incidere indirettamente sulla rimborsabilità.
Se questo accade, si introduce un elemento di frattura nel sistema: ciò che è garantito in una parte del Paese smette di esserlo in un’altra.cDa qui nasce una domanda che, ad oggi, resta senza risposta: perché riproporre un’impostazione già oggetto di censura giurisdizionale, esponendosi al rischio di nuovi contenziosi e, di conseguenza, a possibili costi ulteriori per la collettività?
Perché il punto non è solo il singolo caso, ma il precedente che si crea.
Come Associazione di Consumatori, riteniamo che questo scenario meriti un approfondimento istituzionale. Per questo motivo valuteremo una segnalazione all’Agenzia Italiana del Farmaco, affinché verifichi la coerenza delle indicazioni regionali con il quadro normativo vigente. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale raccogliere evidenze concrete.
Invitiamo i cittadini che si sono trovati a dover pagare di tasca propria il Normix — o altri farmaci di fascia A — a segnalarci il proprio caso. Le segnalazioni possono essere inviate all’associazione tramite la mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
indicando, ove possibile, la prescrizione ricevuta, la Regione di riferimento e le circostanze in cui è stato richiesto il pagamento.
Non si tratta solo di raccogliere testimonianze, ma di costruire una base documentale utile a rappresentare il problema nelle sedi competenti. Perché la sanità pubblica si misura anche su questi passaggi: nella coerenza delle regole e nella loro applicazione uniforme. Quando questa coerenza viene meno, il rischio non è solo economico. È un indebolimento del principio stesso di universalità del Servizio Sanitario Nazionale.
E questo, più del costo di un singolo farmaco, è un tema che riguarda tutti.
*N.B. L'ultima versione del 'Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto' relativo al farmaco Normix è del 16 aprile 2025
Scritto da Aldo Scorrano
16/04/2026
Le dichiarazioni dell’assessore alla sanità della Regione Puglia sul possibile aumento dell’addizionale IRPEF per coprire un disavanzo di 369 milioni di euro sono, a ben vedere, molto più rivelatrici di quanto sembri (si veda l’articolo in nota). Non tanto per il contenuto esplicito — la necessità di reperire risorse — quanto per la formula utilizzata: “non è una volontà, è il procedimento”.
Una frase che merita di essere presa sul serio, ma anche — e forse soprattutto — di essere smontata con attenzione.
Un vincolo reale, ma tutt’altro che neutro
Nel sistema italiano, la sanità è organizzata su base regionale, ma incardinata in un quadro di finanza pubblica rigidamente disciplinato. Le Regioni gestiscono la spesa, ma non controllano né la leva monetaria né, in senso pieno, quella fiscale. Il principio cardine è noto: il disavanzo sanitario deve essere integralmente coperto. Non si tratta di una scelta contingente, ma di un obbligo normativo. Quando le entrate disponibili — trasferimenti statali e risorse proprie — non sono sufficienti, la Regione è tenuta ad attivare misure correttive. In mancanza, scattano meccanismi sempre più stringenti, fino ai cosiddetti piani di rientro.
Fin qui, dunque, il “procedimento” esiste davvero. Ma il punto è capire cosa contiene e soprattutto cosa nasconde.
L’addizionale IRPEF: tecnica fiscale e realtà distributiva
Lo strumento principale di aggiustamento è l’addizionale regionale all’IRPEF, una maggiorazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche che si aggiunge a quella statale. Le Regioni possono modulare le aliquote, differenziarle per scaglioni di reddito e aumentarle entro limiti definiti per legge. In presenza di disavanzi, questa leva diventa di fatto obbligata, non perché non esistano alternative, ma perché le alternative sono state progressivamente rese più difficili o politicamente costose.
Dal punto di vista quantitativo, l’operazione è meno eclatante di quanto il dibattito pubblico lasci intendere: anche incrementi contenuti, nell’ordine di pochi decimali percentuali, possono generare centinaia di milioni di euro di gettito aggiuntivo. Dal punto di vista qualitativo, però, la questione è tutt’altro che neutra. L’addizionale IRPEF colpisce i redditi dichiarati e tracciabili, i soggetti con limitata capacità di elusione e, in modo prevalente, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Chi può mascherare il proprio reddito, o strutturarlo in forme meno esposte, ne è largamente al riparo.
C’è poi una variabile spesso trascurata, che è quella legata alla territorializzazione del carico fiscale su un diritto che la Costituzione definisce universale. A parità di reddito, un cittadino può pagare di più o di meno per finanziare la propria sanità semplicemente in base alla Regione in cui vive. Non è esattamente il paradigma più lineare per un sistema che si dichiara universalistico.
Il falso automatismo: dove finisce la tecnica e inizia la politica
A questo punto, la narrazione dell’automatismo mostra le sue crepe. È vero che il disavanzo va coperto ma non è vero che il modo in cui lo si copre sia predeterminato.
Le Regioni mantengono margini reali di scelta: sull’intensità dell’aumento fiscale, sulla distribuzione del carico tra scaglioni di reddito, sull’eventuale combinazione con tagli di spesa selettivi, sulla riallocazione di risorse interne. In altri termini, il “procedimento” stabilisce il vincolo, ma non determina la decisione e, soprattutto, non dice nulla su come si sia arrivati al disavanzo: organizzazione dei servizi, scelte gestionali pregresse, sottofinanziamento strutturale, dinamiche demografiche. Tutti elementi che appartengono pienamente alla sfera politica, non a quella tecnica.
La formula utilizzata dall’assessore svolge dunque una funzione molto precisa, cioè trasforma una decisione politica — chi paga, quanto paga, perché paga — in una necessità tecnica apparentemente inevitabile. È il linguaggio della burocrazia al servizio dell’esonero di responsabilità.
Una architettura che scarica il rischio verso il basso
Per comprendere fino in fondo questa dinamica, occorre spostare lo sguardo dal livello regionale a quello sistemico. Il modello italiano — e, più in generale, quello europeo — si fonda su una combinazione peculiare: decentramento della spesa pubblica, in particolare per servizi essenziali come la sanità, e centralizzazione della leva monetaria e dei vincoli fiscali. Lo Stato dispone di margini di manovra ben più ampi rispetto alle Regioni, ma anch’esso opera entro vincoli esterni — quelli dell’Eurozona — che ne comprimono significativamente l’autonomia.
Le Regioni sono quindi responsabili della spesa, ma prive degli strumenti tipici di uno Stato. Non possono emettere moneta, non possono sostenere disavanzi significativi senza incorrere in sanzioni, devono adattare la spesa alla capacità fiscale disponibile. Ne deriva una conseguenza tutt’altro che secondaria: il rischio viene trasferito dal centro alla periferia, e dalla periferia ai contribuenti. La gerarchia del vincolo è verticale, ma il peso è distribuito orizzontalmente — e non in modo casuale.
Il vincolo europeo: quello che non si nomina mai abbastanza
Questo assetto non è casuale, né esclusivamente domestico. È profondamente intrecciato con la struttura dell’Unione Europea e, in particolare, dell’Eurozona. Il Patto di Stabilità e Crescita limita deficit e debito; il pareggio di bilancio è stato introdotto anche a livello costituzionale. E non esiste un bilancio federale europeo capace di svolgere una funzione stabilizzante significativa nei momenti di crisi.
In questo contesto, anche lo Stato centrale opera sotto vincoli stringenti, come già accennato e, non potendo — o non volendo — utilizzare pienamente la leva fiscale in senso espansivo, trasferisce il vincolo ai livelli inferiori di governo. Le Regioni diventano così l’ultimo anello della catena, quello in cui l’astrazione dei trattati si traduce in misure concrete e immediatamente percepibili, un aumento in busta paga o la chiusura di un reparto ospedaliero. Il risultato complessivo è un sistema in cui la politica fiscale tende strutturalmente a essere prociclica, le differenze territoriali si amplificano nel tempo, e le decisioni vengono sistematicamente presentate come inevitabili.
Il vincolo è politico, non naturale
Da una prospettiva critica, il punto centrale non è la necessità di coprire un disavanzo regionale, ma il fatto che tale necessità venga trattata come un vincolo naturale, quasi fisico — qualcosa che precede la politica anziché esserne il prodotto.
In un sistema (statale) dotato di piena gestione della politica monetaria e fiscale, la spesa pubblica — inclusa quella sanitaria — non è limitata da una pretesa scarsità finanziaria, ma dalla disponibilità di risorse reali: lavoro, competenze, strutture, capacità organizzativa. Il problema non è “trovare i soldi”, ma allocare in modo efficiente le risorse produttive già esistenti. Nel quadro attuale, invece, si assume implicitamente che il settore pubblico sia finanziariamente vincolato come un soggetto privato, che l’equilibrio di bilancio sia un fine in sé, e che ogni deviazione debba essere corretta attraverso aggiustamenti fiscali. Il disavanzo diventa così non un indicatore da interpretare nel suo contesto, ma un’anomalia da eliminare nel minor tempo possibile.
L’arte di rendere inevitabile ciò che è stato scelto
Il “procedimento” evocato dall’assessore esiste davvero. Ma non è un meccanismo neutro, è il prodotto di un’architettura istituzionale precisa, costruita nel tempo attraverso scelte politiche, trattati internazionali e orientamenti ideologici. Quella stessa architettura definisce cosa è possibile e cosa non lo è — e lo fa in modo tutt’altro che imparziale.
L’aumento dell’addizionale IRPEF, quindi, non è semplicemente una risposta tecnica a un problema contabile. È l’esito coerente di un sistema che limita la capacità fiscale pubblica, territorializza il finanziamento dei diritti e trasforma scelte politiche in vincoli apparentemente oggettivi. Il tutto mentre si continua a ripetere — con sconcertante regolarità — che non ci sono alternative.
Ed è forse questo l’aspetto più interessante, e se vogliamo più elegantemente ironico, dell’intera vicenda: in un sistema costruito per restringere lo spazio delle decisioni, la politica riesce ancora a presentarsi come mera esecutrice di regole. Con una certa coerenza, bisogna riconoscerlo. Anche se, a guardarla bene, è la coerenza di chi prima costruisce il vincolo (della sofferenza) e poi si dichiara vincolato.
Nota: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/1961340/buco-della-sanita-regionale-l-assessore-alla-salute-se-servira-toccheremo-l-aliquota-irpef.amp
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