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Rette RSA: non è una "bomba" creata dai giudici — il comunicato integrale di Noctua APS

Uncategorised 22 Agosto 2026
Comunicato stampa Noctua APS — Isola Rizza (VR), 14 agosto 2026. A firma del Presidente Letizia Lanzi.
→ Scarica il comunicato in PDF

Il problema non sono le sentenze che impongono ai Comuni di contribuire alle rette, ma una prassi che da anni persevera nel trasferire sulle persone non autosufficienti e sulle loro famiglie costi che la legge da quasi 30 anni pone a carico del sistema socio-sanitario. È sempre la legge che quantomeno dal 1992, nei casi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, pone l'intero costo a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'allarme lanciato dai Comuni veneti e veronesi sulle conseguenze economiche delle ultime sentenze in materia di rette delle strutture residenziali merita attenzione. Ma merita anche di essere osservato dalla prospettiva di chi quelle rette le paga indebitamente ormai da oltre 30 anni: anziani non autosufficienti, persone con disabilità e famiglie che possono arrivare a sostenere costi di diverse migliaia di euro ogni mese.

Presentare le decisioni dei giudici come una sorta di improvvisa minaccia per i bilanci comunali rischia infatti di rovesciare i termini della questione. I giudici non hanno introdotto una nuova prestazione sociale e non hanno creato un nuovo obbligo finanziario. Stanno piuttosto applicando una disciplina nazionale che esiste da 30 anni e che delimita in maniera precisa ciò che può essere richiesto alla persona assistita.

L'ISEE non è uno dei criteri: è il criterio previsto dalla normativa nazionale sin dal 1998

Sul primo punto il quadro giuridico è ormai particolarmente netto. Il D.Lgs. 109/1998 e, ora, dal 2015, il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 disciplina l'Indicatore della situazione economica equivalente quale Livello Essenziale ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost. e detta regole specifiche per le prestazioni sociosanitarie residenziali.

L'articolo 6 disciplina espressamente le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e, per quelle erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, stabilisce le specifiche modalità di determinazione dell'ISEE. Non si tratta di un dettaglio tecnico: significa che la capacità economica dell'assistito non può essere ricostruita discrezionalmente dal singolo Comune attraverso criteri ulteriori, soglie patrimoniali autonome, disponibilità finanziarie presunte o altri parametri peggiorativi estranei alla disciplina nazionale.

Lo ha ricordato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 778/2025, affermando l'impossibilità per i Comuni di introdurre criteri derogatori peggiorativi rispetto all'ISEE previsto dalla normativa statale. E la giurisprudenza amministrativa veneta da oltre 20 anni ha ribadito il medesimo principio: l'ISEE costituisce lo strumento “indefettibile” attraverso il quale deve essere valutata la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione.

Il punto politico, prima ancora che giuridico, è quindi piuttosto semplice: non è accettabile invocare una insufficienza delle risorse comunali per giustificare un'obbligazione economica aggiuntiva a carico della persona non autosufficiente. Se il sistema di finanziamento non è adeguato, il problema deve essere affrontato tra Stato, Regione e Comuni. Non può essere risolto chiedendo alla persona non autosufficiente e/o disabile di pagare ciò che, secondo la legge, non è tenuta a pagare.

I Comuni non verificano se esiste una quota socio-alberghiera

Ma esiste una questione ancora precedente. I Comuni, prima di stracciarsi le vesti ed invocare una legge che, appunto, non è necessaria in quanto esiste già ed è chiara, sono chiamati a porsi l'interrogativo circa la natura della prestazione erogata. Sino ad oggi hanno preferito scaricare la questione sull'utente, limitandosi a rispettare la normativa nei soli casi in cui sono stati obbligati da un Giudice.

Prima ancora di domandarsi quanto debba pagare l'assistito e quanto debba integrare il Comune, occorre stabilire se quella prestazione possa effettivamente essere suddivisa in una componente sanitaria e in una componente sociale o alberghiera.

La Corte di Cassazione ormai dagli anni '90 è intervenuta ripetutamente sul punto. Con l'ordinanza n. 26943 del 17 ottobre 2024 ha ribadito che, quando le prestazioni socioassistenziali sono inscindibilmente connesse alle prestazioni sanitarie necessarie alla tutela della salute del singolo paziente, i relativi costi devono essere posti integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Ma è soprattutto la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 16601 del 27 maggio 2026 ad assumere una rilevanza straordinaria anche per il territorio veronese. La vicenda giudiziaria nasce infatti proprio a Verona e vedeva coinvolta l'Azienda ULSS 9 Scaligera. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Azienda sanitaria e ha affermato che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività socioassistenziali, queste devono essere considerate prestazioni ad elevata integrazione sanitaria.

La conseguenza è radicale: esse sono di competenza integrale del Servizio sanitario nazionale e devono essere erogate gratuitamente, senza integrazione a carico del Comune e senza compartecipazione dell'utente, dei familiari o degli eredi. Non esiste, in questi casi, una quota alberghiera da distribuire tra utente/familiari e Comune: esiste un'unica prestazione sociosanitaria che, per la sua natura e per le concrete condizioni della persona, deve essere finanziata integralmente dal Servizio sanitario.

La Cassazione supera la lettura automatica del “50 e 50”

Questo passaggio assume ancora maggiore importanza perché la Cassazione n. 16601/2026 affronta direttamente uno degli argomenti tradizionalmente utilizzati per giustificare la ripartizione della retta. Secondo una lettura diffusa, nella lungoassistenza degli anziani non autosufficienti il costo dovrebbe essere automaticamente ripartito per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario e per il restante 50 per cento a carico dell'utente o del Comune.

La Suprema Corte ha invece ricostruito il rapporto tra l'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, osservando che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria possono riguardare anche le fasi estensive e di lungoassistenza. Essere ricoverati da molto tempo, dunque, non significa automaticamente che metà del costo diventi sociale: ciò che conta è la natura concreta delle prestazioni necessarie alla persona.

Quando cura sanitaria e assistenza alla persona costituiscono un intervento unitario e inscindibile, la Cassazione riconduce l'intera prestazione nell'ambito sanitario. È una distinzione fondamentale perché impedisce che una classificazione amministrativa o contabile possa prevalere sulla reale condizione clinica e assistenziale della persona.

Non tutti gli ospiti delle strutture residenziali hanno automaticamente diritto alla gratuità

Occorre essere altrettanto chiari su un altro punto. Le pronunce della Cassazione non significano che qualsiasi persona non autosufficiente ricoverata in una struttura residenziale abbia automaticamente diritto alla gratuità totale della retta. Occorre valutare concretamente la condizione dell'assistito, la natura delle prestazioni erogate e il rapporto esistente tra componente sanitaria e assistenziale.

Prima vengono le persone, poi i capitoli di bilancio

Le recenti sentenze non hanno creato il problema delle rette: lo hanno fatto emergere. Per molti anni il sistema della residenzialità ha potuto funzionare grazie all'enorme contributo economico delle famiglie, che spesso hanno utilizzato pensioni, risparmi e patrimoni, sino alla vendita di immobili, per sostenere il costo dell'assistenza dei propri congiunti. Oggi la giurisprudenza sta progressivamente chiarendo i confini di ciò che può legittimamente essere richiesto loro.

Quando esiste effettivamente una quota sociale, la compartecipazione dell'assistito deve essere determinata secondo la disciplina nazionale dell'ISEE sociosanitario residenziale e il Comune deve assumere gli obblighi economici che ne conseguono. Quando invece le condizioni concrete dell'assistito rendono le prestazioni sanitarie e socioassistenziali inscindibili e configurano una prestazione ad elevata integrazione sanitaria, la questione della compartecipazione dell'utente e del Comune viene ancora prima superata: l'intero costo compete al Servizio sanitario nazionale.

È su questa distinzione che dovrebbe concentrarsi il dibattito pubblico. Perché la sostenibilità finanziaria del sistema della non autosufficienza è certamente un problema collettivo. Ma non può essere trasformato in una tassa occulta sulla malattia, sulla disabilità e sulla non autosufficienza.

Letizia Lanzi
Presidente di Noctua APS


Questo comunicato è all'origine dell'articolo di Alessandra Vaccari pubblicato su L'Arena del 17 agosto 2026 — → leggi l'articolo.

«Rette Rsa, da almeno trent'anni le norme sono applicate male»

Uncategorised 22 Agosto 2026
Rassegna stampa — Articolo di Alessandra Vaccari pubblicato su L'Arena di lunedì 17 agosto 2026, sezione Cronaca.
Testo riprodotto per gentile concessione della testata. © Società Athesis S.p.A. — Riproduzione riservata.
Ritaglio dell'articolo pubblicato su L'Arena del 17 agosto 2026
Il ritaglio dell'edizione cartacea de L'Arena di lunedì 17 agosto 2026, sezione Cronaca. © Società Athesis S.p.A.

Parla Lanzi, la presidente Noctua che ha sollevato il caso dei pagamenti a carico di familiari di degenti non autosufficienti.

«Non è accettabile invocare carenza di risorse comunali per giustificare un obbligo economico aggiuntivo a carico della persona non autosufficiente»

Rette Rsa: non una “bomba” creata dai giudici. La legge esiste da 30 anni e tutela le persone non autosufficienti. Non si placano le polemiche dopo le recenti sentenze della Corte suprema sulle rette in Rsa.

«Il problema non sono le sentenze che impongono ai Comuni di contribuire alle rette, ma una prassi che da anni persevera nel trasferire sulle persone non autosufficienti e sulle loro famiglie costi che la legge da quasi 30 anni pone a carico del sistema socio-sanitario. È sempre la legge che quantomeno dal 1992 nei casi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria pone l'intero costo a carico del Servizio sanitario nazionale», spiega la presidente di Noctua Aps, Letizia Lanzi.

«L'allarme lanciato dai Comuni veneti e veronesi sulle conseguenze economiche delle ultime sentenze in materia di rette delle strutture residenziali merita attenzione. Ma merita anche di essere osservato dalla prospettiva degli utenti che quelle rette le pagano indebitamente ormai da oltre 30 anni. Presentare le decisioni dei giudici come una sorta di improvvisa minaccia per i bilanci comunali rischia infatti di rovesciare i termini della questione. I giudici non hanno introdotto una nuova prestazione sociale e non hanno creato un nuovo obbligo finanziario. Stanno piuttosto applicando una disciplina nazionale che esiste da 30 anni e delimita in maniera precisa ciò che può essere richiesto alla persona assistita.

L'Isee non è uno dei criteri: è il criterio previsto dalla normativa nazionale sin dal 1998. Il D.Lgs. 109/1998 e, ora, dal 2015, il Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159 disciplina l'indicatore della situazione economica equivalente quale livello essenziale ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost. e detta regole specifiche per le prestazioni sociosanitarie residenziali. La capacità economica dell'assistito non può essere ricostruita discrezionalmente dal singolo Comune attraverso criteri ulteriori, soglie patrimoniali autonome, disponibilità finanziarie presunte o altri parametri peggiorativi estranei alla disciplina nazionale», aggiunge la presidente.

La giurisprudenza amministrativa veneta da oltre 20 anni ha ribadito che l'Isee costituisce lo strumento “indefettibile” attraverso il quale deve essere valutata la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione.

«Non è accettabile invocare una insufficienza delle risorse comunali per giustificare un'obbligazione economica aggiuntiva a carico della persona non autosufficiente», dice la presidente. Ma esiste una questione ancora precedente: i Comuni non verificano se esiste una quota socio-alberghiera da porre a carico dell'utente e/o dell'ente locale.

«I Comuni sino ad oggi hanno preferito scaricare la questione sull'utente, limitandosi a rispettare la normativa nei soli casi in cui sono stati obbligati da un giudice. Prima ancora di domandarsi quanto debba pagare l'assistito e quanto debba integrare il Comune, occorre stabilire se quella prestazione possa effettivamente essere suddivisa in una componente sanitaria e in una componente sociale o alberghiera. La Corte di Cassazione ormai dagli anni '90 è intervenuta ripetutamente sul punto. Importantissima per il territorio veronese è la recente ordinanza n. 16601 del 27 maggio 2026».

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Aulss 9 e ha affermato che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività socioassistenziali, queste sono di competenza integrale del Servizio sanitario nazionale e devono essere erogate gratuitamente, senza integrazione a carico del Comune, e compartecipazione dell'utente, dei familiari o degli eredi.


Il comunicato integrale del Presidente Letizia Lanzi

L'articolo de L'Arena riprende, in forma ridotta, il comunicato stampa diffuso da Noctua APS il 14 agosto 2026 a firma del Presidente Letizia Lanzi. La versione integrale contiene passaggi non ripresi dal quotidiano, fra cui il richiamo al Consiglio di Stato n. 778/2025, all'ordinanza di Cassazione n. 26943/2024 e l'analisi del superamento della ripartizione automatica “50 e 50”.

→ Leggi il comunicato integrale  ·  Scarica il PDF

Uncategorised 25 Luglio 2026

Rassegna Stampa

Una rassegna delle testate giornalistiche e delle pubblicazioni che hanno raccontato l'attività di Noctua APS al fianco dei cittadini, in difesa dei loro diritti in ambito sanitario.

Chi è DIANA

Uncategorised 19 Marzo 2026

L’Associazione Diritti Non Autosufficienti Di.a.n.a. APS/Ets, è un ente del terzo settore aderenti al Coordinamento nazionale Diritto alla Sanità per le persone malate non autosufficienti (CDSA) ed opera a Verona dal 2017 nel volontariato dei diritti.

L’associazione viene a contatto con persone e nuclei familiari in stato di bisogno e pertanto, inevitabilmente, ha diretta conoscenza sia delle esigenze fondamentali di vita dei cittadini più deboli, sia della quantità e della qualità delle prestazioni fornite (o negate) dagli enti pubblici e privati.

Il volontariato dei diritti è un volontariato che non si limita ad intervenire sulle singole situazioni di bisogno, ma opera, anche e soprattutto, affinché le istituzioni assumano le iniziative occorrenti per prevenire in tutta la misura del possibile il disagio sociale nonché per evitare ogni forma di emarginazione sociale e garantire accettabili condizioni di vita ai soggetti deboli.

Il volontariato dei diritti

  • si rivolge alle persone incapaci di auto-difendersi a causa dell’età (minori privi dell’indispensabile sostegno morale e materiale da parte dei loro genitori o di altri congiunti) o perché colpite da handicap intellettivo grave o in quanto affette da patologie invalidanti e da non autosufficienza (anziani malati cronici, persone sofferenti a causa del morbo di Alzheimer o di altre forme di demenza senile, pazienti con gravissime forme di disagio psichico);
  • opera affinché siano riconosciute dal settore pubblico le esigenze fondamentali di vita dei soggetti di cui sopra e vengano assunti i provvedimenti necessari affinché i relativi interventi siano forniti sotto forma di diritti esigibili;
  • mantiene la piena autonomia nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
  • prevede la gratuità totale delle prestazioni (salvo l’eventuale rimborso delle spese vive sostenute);

Mettiamo a disposizione servizi di consulenza ed assistenza per...

  • la conoscenza del diritto alle cure socio-sanitarie ed alla continuità terapeutica
  • la procedura di presentazione del ricorso per Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore 
  • la modalità di compilazione e presentazione della rendicontazione annuale da parte di AdS e Tutori
  • gli aspetti giuridici e patrimoniali del Progetto di Vita

 

 

 

Dal 2020 lavoriamo con il CDSA per...

  •  la presa in carico senza limiti di tempo del malato non autosufficiente da parte del SSN e SSR
  • la riorganizzazione del sistema di cura nelle RSA con revisione degli standard verso l'alto (personale, accreditamento)
  • l'attuazione di un piano sanitario e socio-sanitario per il riordino dei LEA (Livelli essenziali assistenza)
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