Testo riprodotto per gentile concessione della testata. © Società Athesis S.p.A. — Riproduzione riservata.
Parla Lanzi, la presidente Noctua che ha sollevato il caso dei pagamenti a carico di familiari di degenti non autosufficienti.
«Non è accettabile invocare carenza di risorse comunali per giustificare un obbligo economico aggiuntivo a carico della persona non autosufficiente»
Rette Rsa: non una “bomba” creata dai giudici. La legge esiste da 30 anni e tutela le persone non autosufficienti. Non si placano le polemiche dopo le recenti sentenze della Corte suprema sulle rette in Rsa.
«Il problema non sono le sentenze che impongono ai Comuni di contribuire alle rette, ma una prassi che da anni persevera nel trasferire sulle persone non autosufficienti e sulle loro famiglie costi che la legge da quasi 30 anni pone a carico del sistema socio-sanitario. È sempre la legge che quantomeno dal 1992 nei casi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria pone l'intero costo a carico del Servizio sanitario nazionale», spiega la presidente di Noctua Aps, Letizia Lanzi.
«L'allarme lanciato dai Comuni veneti e veronesi sulle conseguenze economiche delle ultime sentenze in materia di rette delle strutture residenziali merita attenzione. Ma merita anche di essere osservato dalla prospettiva degli utenti che quelle rette le pagano indebitamente ormai da oltre 30 anni. Presentare le decisioni dei giudici come una sorta di improvvisa minaccia per i bilanci comunali rischia infatti di rovesciare i termini della questione. I giudici non hanno introdotto una nuova prestazione sociale e non hanno creato un nuovo obbligo finanziario. Stanno piuttosto applicando una disciplina nazionale che esiste da 30 anni e delimita in maniera precisa ciò che può essere richiesto alla persona assistita.
L'Isee non è uno dei criteri: è il criterio previsto dalla normativa nazionale sin dal 1998. Il D.Lgs. 109/1998 e, ora, dal 2015, il Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159 disciplina l'indicatore della situazione economica equivalente quale livello essenziale ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost. e detta regole specifiche per le prestazioni sociosanitarie residenziali. La capacità economica dell'assistito non può essere ricostruita discrezionalmente dal singolo Comune attraverso criteri ulteriori, soglie patrimoniali autonome, disponibilità finanziarie presunte o altri parametri peggiorativi estranei alla disciplina nazionale», aggiunge la presidente.
La giurisprudenza amministrativa veneta da oltre 20 anni ha ribadito che l'Isee costituisce lo strumento “indefettibile” attraverso il quale deve essere valutata la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione.
«Non è accettabile invocare una insufficienza delle risorse comunali per giustificare un'obbligazione economica aggiuntiva a carico della persona non autosufficiente», dice la presidente. Ma esiste una questione ancora precedente: i Comuni non verificano se esiste una quota socio-alberghiera da porre a carico dell'utente e/o dell'ente locale.
«I Comuni sino ad oggi hanno preferito scaricare la questione sull'utente, limitandosi a rispettare la normativa nei soli casi in cui sono stati obbligati da un giudice. Prima ancora di domandarsi quanto debba pagare l'assistito e quanto debba integrare il Comune, occorre stabilire se quella prestazione possa effettivamente essere suddivisa in una componente sanitaria e in una componente sociale o alberghiera. La Corte di Cassazione ormai dagli anni '90 è intervenuta ripetutamente sul punto. Importantissima per il territorio veronese è la recente ordinanza n. 16601 del 27 maggio 2026».
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Aulss 9 e ha affermato che, quando le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività socioassistenziali, queste sono di competenza integrale del Servizio sanitario nazionale e devono essere erogate gratuitamente, senza integrazione a carico del Comune, e compartecipazione dell'utente, dei familiari o degli eredi.
Il comunicato integrale del Presidente Letizia Lanzi
L'articolo de L'Arena riprende, in forma ridotta, il comunicato stampa diffuso da Noctua APS il 14 agosto 2026 a firma del Presidente Letizia Lanzi. La versione integrale contiene passaggi non ripresi dal quotidiano, fra cui il richiamo al Consiglio di Stato n. 778/2025, all'ordinanza di Cassazione n. 26943/2024 e l'analisi del superamento della ripartizione automatica “50 e 50”.