Lo ha stabilito con chiarezza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza n. 169 pubblicata il 9 febbraio 2026.
Una pronuncia che mette un punto fermo su una pratica diffusa tra gli enti locali e che offre un precedente importante per chiunque si trovi in una situazione analoga.
La vicenda riguarda una donna tarantina, gravemente disabile, totalmente invalida e non autosufficiente, ricoverata dal settembre 2023 presso una RSA della città. Nel gennaio 2025, tramite il suo amministratore di sostegno, aveva chiesto al Comune di determinare l'integrazione delle spese di ricovero per l'anno in corso — come previsto dalla normativa per chi non può sostenere autonomamente i costi della retta.
La risposta del Comune è stata un diniego: nessuna integrazione per tredici mesi, fino a marzo 2026. Il motivo? L'assistita aveva percepito gli arretrati dell'indennità di accompagnamento e, secondo l'Amministrazione, quelle somme avrebbero dovuto coprire le spese di degenza. In sostanza, il Comune intendeva "recuperare" quanto aveva anticipato, trattando l'indennità come se fosse un reddito disponibile.
Il TAR ha smontato questa impostazione, accogliendo integralmente il ricorso presentato dall'Avv. Maria Luisa Tezza, patrocinante in Cassazione.
Il Tribunale ha annullato sia il provvedimento comunale sia il verbale dell'Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL di Taranto che aveva avallato la stessa logica, imponendo all'amministratore di sostegno di versare gli arretrati dell'indennità direttamente alla struttura.
Il Comune, insieme all'ASL e alla Regione Puglia, è stato condannato al pagamento delle spese legali.
La sentenza ribadisce alcuni punti fermi che ogni cittadino, ogni famiglia e ogni operatore del settore dovrebbe conoscere.
L'ISEE è l'unico parametro valido. La legge prevede che la capacità economica di chi richiede prestazioni socio-sanitarie sia valutata esclusivamente attraverso l'ISEE. I Comuni non possono inventare criteri diversi, alternativi o aggiuntivi.
L'indennità di accompagnamento non è un reddito. È una prestazione assistenziale, esente da IRPEF, che serve a compensare una condizione di grave inabilità. Non serve ad accumulare patrimonio, non può essere considerata disponibile per altre finalità e, soprattutto, non può essere inclusa nel calcolo dell'ISEE. Lo stabilisce espressamente l'art. 2-sexies del decreto legge 42/2016.
I Comuni non possono restringere le tutele. La disciplina dell'ISEE rientra nei livelli essenziali delle prestazioni garantiti dalla Costituzione. Gli enti locali possono solo ampliare o modulare le misure di sostegno, mai comprimerle.
La pronuncia del TAR di Lecce non è un caso isolato. Si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ha il merito di ribadirlo con particolare chiarezza in un momento in cui molte amministrazioni locali, alle prese con bilanci in difficoltà, cercano scorciatoie per ridurre la spesa sociale.
Il messaggio è netto: le esigenze di bilancio non possono comprimere i diritti fondamentali delle persone con disabilità. Le provvidenze riconosciute dallo Stato per compensare una condizione di svantaggio non possono essere "recuperate" attraverso meccanismi contabili che ne snaturano la funzione.
Se un Comune vi ha negato l'integrazione della retta, o ha ridotto il proprio contributo computando l'indennità di accompagnamento come reddito, sappiate che si tratta di una pratica illegittima.
La sentenza del TAR Puglia-Lecce costituisce un precedente importante: ogni diniego fondato sulla valorizzazione dell'indennità di accompagnamento come reddito è esposto a profili di illegittimità e può essere impugnato.
Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l'associazione Noctua APS all'indirizzo